Il contratto part time si differenzia dal full time perché prevede un orario di lavoro ridotto rispetto alle classiche 40 ore settimanali. Ogni volta che l’orario di lavoro è inferiore alle 40 ore, il contratto si definisce part time. E’ quindi part time non solo il contratto che prevede 20 o 30 ore settimanali, ma anche quello che ne prevede 36 e persino 38.

Il contratto part time può essere applicato a qualsiasi tipo di CCNL: commercio, metalmeccanici, turismo, servizi, lavoro domestico, etc. Può essere a tempo determinato e indeterminato. Inoltre, eventualmente può prevedere delle specifiche:

  • Clausole flessibili, ossia la possibilità, per il datore di lavoro, di spostare le ore e i giorni lavorativi in base alle esigenze aziendali.
  • Clausole elastiche, ossia la possibilità, per il datore di lavoro, di aumentare il numero delle ore lavorative inizialmente previste in base alle esigenze aziendali.

Tipologia

Il contratto part time può essere di 3 tipologie: orizzontale, verticale oppure misto. Ecco qui di seguito le principali differenze:

  • Orizzontale, quando la riduzione rispetto al full time avviene sulle ore giornaliere. Un esempio di part time orizzontale è quello che prevede 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì.
  • Verticale, quando la riduzione rispetto al full time avviene solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno. Un esempio di part time verticale è quello che prevede 8 ore di lavoro dal lunedì al mercoledì, mentre il giovedì e il venerdì non si lavora.
  • Misto, quando vengono mescolate forme di part time verticale con part time orizzontale. Per esempio, durante le prime due settimane del mese si prevede il part time verticale, mentre nelle restanti settimane il part time orizzontale.

Quante ore

Le ore minime che devono essere previste in un contratto part time sono indicate nel CCNL del settore. Di solito le ore minime del tempo parziale sono pari a 16 ore a settimana ma, per essere precisi, occorre esaminare il CCNL di riferimento, perché ogni settore disciplina diversamente questo aspetto del part time.

Ad ogni modo, i contratti part time più diffusi nelle aziende sono quelli che prevedono 20 ore settimanali oppure 30 ore settimanalidal lunedì al venerdì.

Variazione orario di lavoro

Il contratto di assunzione part time può prevedere la modifica dell’orario di lavoro o persino l’aumento delle ore lavorative, per esigenze aziendali, tramite le cosiddette clausole elastiche e flessibili. Il CCNL di riferimento disciplina queste clausole.

Il Jobs Act ha inoltre previsto che, se il CCNL di riferimento non prevede una disciplina per le clausole elastiche e flessibili, esse devono:

  • Essere pattuite per iscritto, davanti alle commissioni di certificazione. Il lavoratore durante questa fase, se lo desidera, può farsi assistere da un avvocato, un consulente del lavoro o un sindacato;
  • Prevedere specificatamente le modalità e le condizioni con cui l’azienda può modificare/aumentare l’orario di lavoro, nonché la misura massima dell’aumento (che non può superare il 25% del part time pattuito);
  • Prevedere un preavviso di comunicazione al dipendente di almeno due giorni lavorativi.

In assenza di questi requisiti, le clausole sono nulle. Qualsiasi modifica dell’orario di lavoro comporta un aumento della busta paga pari al 15 % della retribuzione oraria totale di fatto.

Lavoro straordinario

Lo straordinario può essere effettuato solo dai lavoratori assunti con contratto part time verticale o misto. Purtroppo non può essere fatto in quello orizzontale.

Durata

Il contratto part time può essere a tempo determinato quando prevede una specifica scadenza, oppure a tempo indeterminato quando non è prevista alcuna scadenza. Tale caratteristica deve essere sempre specificata nel contratto. Se infatti nel contratto di assunzione non è specificata scadenza, esso si intende a tempo indeterminato.

Retribuzione

La retribuzione lorda minima è prevista nello specifico CCNL di riferimento. Lo stipendio previsto in busta paga quindi, non può essere inferiore a quello stabilito nel contratto collettivo nazionale (minimi tabellari). Lo stipendio di chi lavora part time inoltre, prevede gli stessi diritti di chi lavora full time.

Trasformazione

Esistono dei casi particolari in cui il lavoratore può chiedere ed ottenere la trasformazione del contratto da full time a part time:

  • In presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni;
  • In caso di malattia oncologica propria, del coniuge, del genitore o figlio;
  • Per assistere un familiare invalido al 100%;
  • In caso di figlio convivente, di qualsiasi età e portatore di handicap.

Quando invece il contratto di lavoro si trasforma da part time a full time, occorre stipulare un nuovo contratto. Se però il contratto era originariamente già full time, allora non c’è bisogno di un nuovo accordo, in quanto il lavoratore ha diritto alla riespansione del contratto originario (Legge n. 244/07; Legge n. 104/97).

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