l’idraulico è uno dei mestieri più rappresentativi: ci si accorge del suo valore solo quando in casa abbiamo problemi più o meno gravi da risolvere. Basta che una guarnizione sotto il lavello della cucina cominci a perdere, oppure l’impianto di riscaldamento smetta improvvisamente di funzionare, che comprendiamo anche la difficoltà nel reperire un idraulico subito disponibile.
In quest’articolo non vogliamo occuparci del percorso formativo da intraprendere per diventare idraulici,  bensì di tutti gli aspetti fiscali per poter aprire e gestire al meglio tale attività.

Come aprire la partita IVA

Per svolgere l’attività di idraulico in modo autonomo e continuativo, ovvero perché diventi una regolare professione, è necessario aprire una partita IVA. Operazione che richiede la consulenza e l’intervento di un commercialista per poter effettuare in modo corretto tutta la procedura e la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio. Un aspetto fondamentale durante questa fase è la scelta del codice Ateco che identifica la professione. Come abbiamo detto in fase di presentazione, l’idraulico può svolgere diverse mansioni e, in base a come intende orientare la propria attività, potrà scegliere uno dei seguenti codici Ateco:

  • 43.22.01: installazione, manutenzione e riparazione di un impianto idraulico-sanitario, di riscaldamento o condizionamento dell’aria
  • 43.22.02: installazione, manutenzione e riparazione di un impianto per la distribuzione del gas o del vapore;
  • 43.22.03: installazione, manutenzione e riparazione impianti antincendio;
  • 43.22.04: installazione, manutenzione e riparazione impianti per la depurazione dell’acqua nelle piscine;
  • 43.22.05: installazione, manutenzione e riparazione impianti per irrigazione giardini.

Oltre all’apertura della partita IVA, un idraulico dovrà iscriversi alla Gestione Artigiani o Commercianti dell’INPS in modo da poter versare i contributi previdenziali obbligatori. Infine, sarà necessaria anche l’iscrizione presso la Camera di Commercio con conseguente pagamento del diritto camerale una volta all’anno, e la regolarizzazione della posizione INAIL con relativo premio assicurativo annuo.

Espletate tutte le questioni burocratiche il soggetto potrà iniziare a svolgere l’attività ma, arrivato a questo punto, dovrà porsi una domanda fondamentale: quale regime fiscale adottare? La scelta è sostanzialmente tra il regime semplificato oppure quello forfettario, con l’ultima opzione rappresentata dal regime ordinario.

La scelta del regime fiscale: ordinario, semplificato o forfettario?

L’ordinamento tributario italiano offre la possibilità di adottare diverse tipologie di regime fiscale:

  • regime forfettario;
  • regime semplificato;
  • regime ordinario.

In linea di massima il primo è decisamente più vantaggioso e garantisce un notevole risparmio in termini di imposte ma si può applicare solo rispettando determinati limiti e requisiti.

Il regime semplificato si può adottare nel caso in cui ricavi annui non risultino superiori a 400.000 euro per la vendita di servizi e 700.000 euro per altre attività. Il contribuente dovrà versare IRPEF, IRAP e relative addizionali, basandosi sul reddito imponibilecalcolato sottraendo dai ricavi i costi sostenuti e le spese deducibili. Inoltre, avrà l’obbligo di tenere i registri IVA dove annotare ogni fattura di vendita e acquisto, nonché tutti gli oneri da portare in deduzione al fine delle imposte sui redditi. Dovrà tenere anche il registro beni ammortizzabili mentre è esonerato dalla tenuta del libro giornale e dal predisporre il bilancio di fine esercizio. Al superamento dei limiti dei ricavi sopra citati si passa ad un regime contabile ordinario con ben altre incombenze burocratiche e le stesse modalità di tassazione del regime semplificato.

Le caratteristiche del regime forfettario prevedono:

  • ricavi inferiori a 65.000 euro relativi l’anno per poter accedere e mantenere il regime;
  • applicazione imposta sostitutiva al 15% al posto di IRPEF, IRAP e addizionali;
  • reddito imponibile calcolato applicando ai ricavi annui un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO;
  • possibilità di avvalersi di una riduzione al 35% dei contributi dovuti

Per capire esattamente come funziona il regime forfettario è necessario distinguere il caso in cui un idraulico inizi la propria attività ex-novo, oppure sia titolare di una ditta già avviata. In quest’ultimo caso può decidere di adottare il regime forfettario solo se l’anno precedente ha ottenuto ricavi inferiori a 65.000 euro. In tale condizione beneficerà dell’imposta sostitutiva del 15% che, appunto, sostituisce l’IRPEF, l’IRAP e le addizionali previste invece dal regime ordinario. Qualora si tratti  di una nuova attività le agevolazioni sono ancor più vantaggiose e prevedono un’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni di vita dell’attività stessa se parliamo di una start up.

Tuttavia, per poter applicare l’aliquota al 5% i requisiti da rispettare sono molto rigidi e prevedono che:

  • nei 3 anni precedenti il soggetto non deve aver esercitato alcuna attività artistica e d’impresa, comprese anche forme associate o familiari;
  • la nuova attività non deve in alcun modo risultare la prosecuzione di attività svolte in precedenza anche sotto forma di lavoro autonomo o dipendente. Sono escluse le sole attività di praticantato obbligatorio previste dalla legge ai fini dell’esercizio di un’arte o una specifica professione;
  • nel caso di attività rilevata da un altro soggetto, deve comunque rispettare il limite di ricavi inferiori ai 65.000 euro conseguiti nell’anno precedente.

Per quanto riguarda il calcolo del reddito imponibile, con il regime forfettario si applica il cosiddetto coefficiente di redditività. Altro non è che una percentuale calcolata sui ricavi annui ottenuti e diversa in base alla categoria di appartenenza dell’attività svolta: per un idraulico risulta pari all’86%.

Così su due piedi, non è possibile stabilire a priori quale regime fiscale sia più conveniente. Sulla carta, quello forfettario offre indubbi vantaggi fiscali e la possibilità di sfruttare ulteriori agevolazioni come la non applicazione dell’IVA in fattura e una tenuta contabile decisamente più semplice e snella, senza dimenticare l’agevolazione del 35% sui contributi previdenziali INPS. Tuttavia, la scelta è direttamente legata alla particolare situazione soggettiva (natura giuridica del contribuente e dimensioni dell’attività), quindi spetterà al lavoratore che intende svolgere la professione dell’idraulico prendere una decisione con il supporto di un bravo commercialista. Contattami se hai bisogno di maggiori informazioni! 

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